Stampa & Tributi del 03 Aprile 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Dati catastali, online la richiesta di rettifica e il pagamento del bollo. Rottamazione quater, anche i debiti non tributari alle Sezioni Unite.

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Dati catastali, online la richiesta di rettifica e il pagamento del bollo.

Nell’ambito delle misure di rafforzamento dei servizi digitali, previste dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, con provvedimento 161919/2025 del direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 aprile viene annunciata una ulteriore modalità di predisposizione e di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio di nuova istituzione «Istanza rettifica dati catastali». Già da molti anni la correzione di errori materiali nell’anagrafica, nell’intestazione e altre tipologie di errori, verificabili attraverso la lettura di un atto trascritto, era possibile on line attraverso il servizio di Contact center, residente in area libera, con la garanzia di una risposta entro 14 giorni. Tale nuovo servizio «Istanza rettifica dati catastali» sostituirà il Contact center, potenzierà le funzionalità per l’utenza e standardizzerà il modello e contenuti, guidando il richiedente nella compilazione della richiesta, semplificandone la definizione e consentendone la trasmissione telematica. Il nuovo servizio, fra l’altro, consente di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, dovuta nel caso di richiesta di correzione di errore commesso dalla parte, tramite la piattaforma PagoPA. L’Agenzia attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio online, l’avvenuta ricezione.

Rottamazione quater, anche i debiti non tributari alle Sezioni Unite.

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa agli effetti processuali della rottamazione quater anche con riferimento ai debiti non tributari nonché la definizione delle conseguenze della sanatoria sulla posizione dei coobbligati solidali. Con l’ordinanza 8383/2025 dalla sezione terza della Cassazione si provvede ad integrare i quesiti rivolti alle Sezioni Unite, già formulati dall’ordinanza n. 5830/2025 della sezione tributaria. Con quest’ultima pronuncia, è stato chiesto di stabilire se l’effetto estintivo del contenzioso pendente sia da collegare alla mera presentazione della domanda di rottamazione oppure se occorra attendere il pagamento integrale delle rate. Sul punto, sussiste un contrasto in senso alla sezione tributaria dalle conseguenze tutt’altro che irrilevanti per i contribuenti. Si pensi al debitore che abbia chiesto la rottamazione in pendenza di giudizio ma non sia riuscito a portarla a termine, il quale si potrebbe vedere preclusa qualunque difesa processuale, magari, anche in presenza di sentenze favorevoli.s

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=jq662LEAYVI

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu