Dal federalismo fiscale un taglio a tutte le sanzioni sui tributi locali. Notifica via Pec, fa fede l’iscrizione ai registri. Obbligatoria la replica allo schema d’atto. Casa all’ex, diritto a largo raggio.
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Dal federalismo fiscale un taglio a tutte le sanzioni sui tributi locali.
Il decreto attuativo sul federalismo fiscale ora all’esame delle Camere e atteso domani in consiglio dei ministri prevede una riduzione generalizzata delle sanzioni sui tributi locali, che diventano fisse, anche se potranno essere aumentate in casi gravi o reiterati o ridotte se c’è una sproporzione (articolo 7 del Dlgs 472/1997). Si conferma che alle sanzioni per violazioni delle norme sui tributi degli enti territoriali si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative contenuta nel Dlgs 472/1997 (dal 1° gennaio 2027 Dlgs 173/2024); in caso di omesso o parziale versamento del tributo si applica la sanzione del 25% (articolo 13, Dlgs 471/1997) e se i documenti di versamento sono incompleti la penalità è da 100 a 500 euro (articolo 15, Dlgs 471/1997). È esteso ai Comuni l’articolo 13, comma 1-ter del Dlgs 472/1997, il quale prevede che non è di ostacolo al ravvedimento quanto previsto nel comma, che impediva il ricorso all’istituto se fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si avesse formale conoscenza.
Notifica via Pec, fa fede l’iscrizione ai registri.
La notificazione degli atti tributari effettuata mediante posta elettronica certificata è pienamente valida quando venga eseguita all’indirizzo risultante dai pubblici registri previsti dalla legge. Eventuali disfunzioni della casella restano imputabili al destinatario e non incidono sulla validità della notificazione. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 1692/2026.
Obbligatoria la replica allo schema d’atto.
Risulta viziato l’avviso di accertamento in relazione al quale l’ufficio ometta di motivare adeguatamente le eccezioni sollevate in replica allo schema d’atto ricevuto. La mancata replica, infatti, risulta idonea a integrare una violazione dell’articolo 6-bis della legge n.212/2000 che disciplina il contraddittorio preventivo, il cui comma 4 impone lo specifico obbligo, in capo all’ente impositore, di fornire una motivazione rafforzata in relazione alle controdeduzioni predisposte dal contribuente. Sono le conclusioni della sezione prima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera, che si leggono nella sentenza n. 83.
Casa all’ex, diritto a largo raggio.
I diritti di abitazione e di uso della casa coniugale previsti dalla legge per il coniuge superstite spettano anche nel caso in cui vi fosse stata separazione senza addebito, a meno che l’immobile avesse perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1800 del 4 giugno 2026, ha infatti dato continuità all’orientamento interpretativo più liberale introdotto nel 2023.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=kOb4cIwU9qU
Il podcast
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