Stampa & Tributi del 02 Febbraio 2026

Tributi, sulle rottamazioni locali il paradosso dei vecchi creditiRuoli Ader definibili ma senza compiti aggiuntivi all’AgenziaSanatoria attivabile anche dopo il bilancioDelega di firma, limiti anche quantitativProduttività di rifiuti, presunzione superabile

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Tributi, sulle rottamazioni locali il paradosso dei vecchi crediti

Uno dei nodi centrali nelle scelte sulla rottamazione dei tributi locali è l’impatto sul bilancio dell’ente. La nota di lettura Ifel (Nt+ Enti locali & Edilizia del 28 gennaio) lo affronta diffusamente. La legge di bilancio 2026 precisa che i regolamenti comunali devono essere adottati nel rispetto degli equilibri di bilancio, e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. Questo riferimento, ad avviso di Ifel, non rappresenta un vincolo assoluto per la decisione, visto che è anche possibile prevedere forme di definizione con riferimento a entrate non ancora oggetto di accertamento, quindi non catalogabili come di difficile esigibilità. Sicuramente il favor nei confronti di crediti di difficile esigibilità, insieme al rispetto degli equilibri di bilancio, impone di considerare gli effetti della definizione agevolata sulle poste iscritte in bilancio, tant’è che la legge impone di tener conto anche «della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate».

Ruoli Ader definibili ma senza compiti aggiuntivi all’Agenzia

I Comuni possono rottamare anche i ruoli affidati ad agenzia delle Entrate-Riscossione, a condizione di non assegnare a essa compiti o operazioni aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per legge. Questa è la soluzione che appare più corretta alla luce delle disposizioni di legge, nonostante i dubbi espressi nello schema di regolamento predisposto dall’Ifel. Nella disposizione dell’articolo 1, commi 102 e seguenti della legge di bilancio 2026, si introduce un potere normativo degli enti territoriali che non trova alcun limite pregiudiziale, se non l’irrinunciabilità della sorte capitale. Per il resto, come si evince anche dalla stessa proposta dell’Ifel, si può deliberare la definizione agevolata in qualsiasi fase del procedimento di attuazione dell’entrata, da quella dell’auto liquidazione, attraverso il ravvedimento, all’accertamento per arrivare fino alla riscossione coattiva e al contenzioso. Il presupposto è ovviamente che si tratti di entrate nella titolarità degli enti territoriali. La norma, vale ancora segnalare, è a regime e dunque non ha scadenze.Senza contare che, diversamente opinando, si legittimerebbe una discriminazione al contrario, priva di senso, tra Comuni che riscuotono in proprio, che possono “condonare”, e Comuni con Ader, cui tale facoltà è inibita, pur in presenza di una norma quadro generale.

Sanatoria attivabile anche dopo il bilancio

La definizione agevolata va adottata con le forme previste per l’adozione degli atti destinati a disciplinare tributi locali. Il riferimento è alla potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997, come confermato dal comma 108 della legge 199/2025, che dispone una serie di deroghe alle norme sull’efficacia delle delibere tariffarie. La deroga è conseguente al regime di efficacia del regolamento sulla definizione agevolata disciplinato dal comma 108, secondo cui i regolamenti acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Mef.

Delega di firma, limiti anche quantitativ

L’ avviso di accertamento è annullabile se non è sottoscritto dal funzionario competente. Laddove la delega di firma sia circoscritta a un determinato valore dell’atto, se non ci sono specificazioni particolari, il valore va calcolato in base alle regole generali, quindi calcolando la sola imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria che si leggono nella sentenza n. 651/2026 depositata in cancelleria il 12 gennaio scorso.

Produttività di rifiuti, presunzione superabile

L a presunzione di produttività di rifiuti delle aree assoggettate alla Tari dall’ente locale può essere superata laddove il contribuente dimostri l’esistenza di condizioni oggettive di inidoneità alla produzione di rifiuti, in particolare quando si tratti di aree esterne inutilizzabili o destinate a funzioni meramente strumentali. È quanto stabilito dalla sentenza n. 36/2026 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (presidente relatore Costantino Ferrara) e depositata il 7 gennaio.

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Il video

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Il podcast

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