Riscossione, l’affidamento a terzi non cancella la regia del Comune. Al termine di accertamento decadenziale si applica il principio di scissione degli effetti della notifica. Esenzione Imu agraria estesa alle compartecipazioni.
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Riscossione, l’affidamento a terzi non cancella la regia del Comune
In un sistema di finanza locale che chiede ai Comuni di essere al tempo stesso efficienti esattori, garanti dell’equità tributaria e presìdi di sostenibilità finanziaria, la domanda che attraversa le amministrazioni è sempre la stessa: come organizzare in modo efficace il ciclo delle entrate? La risposta non può più essere affidata a soluzioni episodiche o a scelte obbligate dalla carenza di personale. È su questo terreno che IFEL ha scelto di intervenire, con un confronto pubblico ospitato il 1° dicembre presso la Società Dante Alighieri a Roma, dedicato al cuore del problema: le opzioni organizzative della gestione delle entrate tra internalizzazione, supporto esterno e concessione.
Al termine di accertamento decadenziale si applica il principio di scissione degli effetti della notifica
Con l’ordinanza n. 30227/2025, depositata il 16 novembre 2025, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di termini per l’esercizio del potere impositivo, confermando la natura esclusivamente decadenziale del termine quinquennale disciplinato, dall’articolo 1, comma 161, legge 296/2006, per la notifica degli avvisi di accertamento. La pronuncia, resa in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento Ici relativo all’anno d’imposta 2013, assume rilevanza alla luce dell’orientamento, ancora presente in alcune Corti di merito, che qualifica il termine in questione come termine di prescrizione, con conseguente disapplicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica. Il caso al vaglio della Corte concerne una sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva escluso l’applicabilità della scissione degli effetti della notifica, accogliendo l’appello della contribuente e dichiarando tardiva la notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 3 aprile 2019, dunque oltre il termine quinquennale dell’articolo 1, comma 161, legge 296/2006, a nulla rilevando che l’ente avesse consegnato il plico all’ufficio postale il 30 novembre 2018.
Esenzione Imu agraria estesa alle compartecipazioni
Le norme che prevedono l’esenzione Imu a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia pure se di semplice applicazione, nel recente passato hanno originato contrasti per i quali è stata più volte scomodata la Suprema Corte e che, in alcuni casi, sono culminati in norme di interpretazione autentica. Si pensi all’articolo 16-ter del Dl 34/2019 per le società agricole e all’articolo 78-bis del Dl 104/2020 relativo ai coadiuvanti familiari, ai soci di società di persone agricole e ai pensionati coltivatori diretti. In vista della scadenza del prossimo 16 dicembre, relativa al conguaglio 2025, è bene rammentare che, a legislazione vigente, l’articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 160/2019 subordina l’esenzione al rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi: qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (comprese le società agricole); possesso e conduzione del fondo; persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
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Il video
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Il podcast
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