Enti locali, è già tempo di bilanci: la corsa al 2026 parte a settembre Tributi locali, firma a stampa okIl Fisco paga se non evita l’emissione dell’attoTributi locali, sanzioni con cumulo giuridicoSpese, ottemperanza ad ampio raggio La Docfa esclude motivazioni rafforzate Imu, contraddittorio necessario
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Enti locali, è già tempo di bilanci: la corsa al 2026 parte a settembre
Settembre non segna soltanto la riapertura delle scuole: per gli enti locali rappresenta l’avvio del percorso che conduce all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Con l’entrata in vigore del Dm 25 luglio 2023, tempi e modalità di redazione del bilancio sono stati definiti con maggiore precisione, con l’obiettivo di contenere le proroghe e garantire l’approvazione dei documenti di programmazione prima dell’inizio del nuovo esercizio. I primi risultati della riforma sono incoraggianti: nella maggior parte delle amministrazioni il bilancio di previsione è stato approvato entro la fine dell’anno, con proroghe limitate al 31 marzo per il 2024 e al 28 febbraio per il 2025. Il responsabile del servizio finanziario è tenuto ad avviare formalmente la procedura, trasmettendo entro il 15 settembre il primo schema di bilancio tecnico ai responsabili dei servizi. Tale documento deve essere improntato al principio di coerenza e garantire la continuità dell’azione amministrativa. La base di riferimento è costituita dagli stanziamenti relativi alle annualità 2026 e 2027 del bilancio 2025-2027 (assestato dal Consiglio entro il 31 luglio), unitamente alle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, che gli enti avrebbero già dovuto approvare entro lo stesso mese. La delibera di indirizzi della giunta può essere superata qualora le linee programmatiche risultino già recepite nel Dup.
Il Fisco paga se non evita l’emissione dell’atto
L’ emissione dell’atto impositivo, seppur successivamente sgravato sulla scorta di una pretesa per la quale il contribuente aveva ottemperato ai pagamenti dovuti, espone l’ufficio alla condanna alle spese di lite per non aver evitato a monte di emettere e notificare quell’atto. È il principio stabilito dalla sentenza n. 1144/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 10 marzo.
Tributi locali, firma a stampa ok
G li atti di accertamento riguardanti i tributi regionali e locali, prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, possono essere sottoscritti con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato con un’apposita determina dirigenziale. La previsione è contenuta in una norma speciale che conserva la sua efficacia, non essendo stata mai abrogata. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 14773 del 2 giugno 2025.
Tributi locali, sanzioni con cumulo giuridico
L a violazione tributaria relativa all’omessa dichiarazione per tributi locali, perpetrata per più anni, sconta comunque l’irrogazione sanzionatoria passando per il criterio del cumulo giuridico. È il principio stabilito dalla sentenza n. 1601/2025 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata l’11 marzo
Spese, ottemperanza ad ampio raggio
I l mancato pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente o del suo difensore antistatario legittima lo stesso al ricorso per l’ottemperanza laddove l’ufficio non abbia proceduto al pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento. Sono questi i canoni affermati nella sentenza n. 1159/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 10 marzo scorso.
La Docfa esclude motivazioni rafforzate
N on necessita di una motivazione rafforzata l’accertamento che contenga un diverso classamento di una unità immobiliare che però faccia espresso riferimento ai rilievi di parte contenuti nella Docfa, laddove non si sia basato su alcuna modifica di elementi di fatto, ma sia dipeso unicamente da una discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita, per motivi di valutazione tecnica del valore del bene classato. È quanto si legge nella sentenza n. 616/2025 della Cgt di II grado della Lombardia, depositata lo scorso 3 marzo.
Imu, contraddittorio necessario
L’ omesso contraddittorio preventivo dell’accertamento ai fini IMU ne determina l’annullabilità. Questo è stato deciso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, con la sentenza n.388/01/2025 del 11/08/2025, che conferma l’ormai centrale rilevanza dell’obbligo di contraddittorio preventivo sancito dall’art. 6-bis della legge 212/2000, come modificato dal d.lgs. 219/2023.
