Abitazione principale alla prova della dimora abituale. Rifiuti, prorogata al 30 settembre la ricognizioneArera sui corrispettivi delsettore. Imposta disoggiorno, gestorifuori dal controllo della Corte dei conti.
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Abitazione principale alla prova della dimora abituale.
L’abitazione principale, anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022, continua ad essere una delle fattispecie più discusse nell’Imu, come evidenziano le continue sentenze della Corte di Cassazione in materia.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 16793 del 28/05/2026 ha evidenziato che: «in tema di agevolazioni Imu riconosciute per l’abitazione principale, la dimora abituale costituisce una situazione di fatto, accertabile attraverso elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare l’effettiva e stabile utilizzazione dell’immobile quale centro degli interessi personali e familiari del contribuente, quali, in particolare, la continuità dei consumi delle utenze domestiche, la documentazione relativa a luce, gas e acqua, la presenza di arredi e suppellettili, nonché ulteriori indici di stabile abitazione (Cassazione, sezione 5, n. 1464/2009; Cassazione, sezione 5, n. 22312/2011). In questa prospettiva, le bollette delle utenze non assurgono a titolo autonomo di agevolazione, ma rappresentano un mezzo di prova tipico e rilevante della dimora abituale, idoneo, ove valutato unitamente ad altri elementi, a superare l’assenza o la non coincidenza della residenza anagrafica ai fini Ici, mentre non possono in alcun caso sostituire il requisito formale della residenza richiesto, invece, dalla disciplina Imu vigente. Infatti, la dimora abituale ”può essere dimostrata con elementi di fatto idonei a evidenziare l’effettiva e stabile utilizzazione dell’immobile”, quali consumi delle utenze domestiche, presenza continuativa e organizzazione della vita quotidiana (Cassazione, sezione 5, n. 2166/2020) ».
Rifiuti, prorogata al 30 settembre la ricognizioneArera sui corrispettivi delsettore .
Accolta la richiesta di Anci di differire dal 15 luglio il termine per la trasmissione dei dati relativi alla ricognizione per consentire ai Comuni di predisporre una raccolta più completa di Daniela Casciola Slitta al 30 settembre il termine per la trasmissione dei dati relativi alla “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”. Arera, con una nota, accoglie così la richiesta di Anci di differire la scadenza fissata al 15 luglio, per consentire ai Comuni di predisporre una raccolta dati più completa e affidabile alla luce della complessità tecnica e organizzativa dell’adempimento e della concomitanza con numerosi altri obblighi amministrativi.
Imposta disoggiorno, gestorifuori dal controllo della Corte dei conti.
I gestori delle strutture ricettive, ai fini dell’imposta di soggiorno, non sono agenti contabili e dunque non possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, essendo stati qualificati come responsabili d’imposta con effetto retroattivo. Con l’ordinanza n. 22020, resa dalle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, la Cassazione, confermando il precedente dell’ordinanza n. 1527/2026, ha così risolto una questione inizialmente controversa, negando la giurisdizione della Corte dei Conti.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=2W3jYlT625M
Il podcast
https://lnkd.in/dVUmTj9vi
