Stampa & Tributi del 01 Dicembre 2025

La riscossione riparte dalla pulizia dei residuiAtti a persone di famiglia ok solo con informativaAvvisi, requisiti ad hoc per le motivazioniAvviso impugnabile con limitiLegittima l’eccezione di prescrizione limitataAlloggio anni 50 non più signorile: ok al declassamento in catastoRischio Imu sulla casa assegnata all’ex coniuge con figli maggiorenniPignoramento a terzi, sollecito inopportunoSanzioni alle società di persone

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi.

**

La riscossione riparte dalla pulizia dei residui

Il 2026 prova a essere l’anno di svolta per la riscossione locale, per gli effetti della riforma della coattiva nel Dlgs 110/2024 e per le novità del Ddl di bilancio 2026, a iniziare dall’entrata in scena di Amco.La Commissione che ha analizzato il magazzino offre una realtà ben diversa da quella rappresentata in passato. È emerso che Ader è più efficiente proprio con riferimento alle entrate locali, avendo riscosso il 43,7% dei crediti comunali contro il 7,9% di quelli dell’agenzia delle Entrate. In questo scenario si inserisce Amco, che dovrebbe garantire risultati migliori. Il quadro normativo dovrà essere definito, perché troppi sono gli interrogativi. È un prestatore di servizi o un concessionario, che sta in giudizio per conto dei Comuni? Essendo previsto comunque l’affidamento a concessionari, si sostituirà ai Comuni nella vigilanza dei concessionari? Cosa accade se realizzerà tassi di riscossione inferiori a quelli dei Comuni?

Atti a persone di famiglia ok solo con informativa

L a notifica del plico contenente una cartella di pagamento effettuata nelle mani di persona diversa dal destinatario necessita comunque del successivo invio della raccomandata informativa di avvenuta consegna, la cui prova di spedizione va necessariamente allegata. È il canone che si ritrova nella sentenza n. 594/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Frosinone e depositata il 5 novembre.

Avvisi, requisiti ad hoc per le motivazioni

L a cosiddetta “provocatio ad opponendum”, ossia l’invito a difendersi, che un atto accertativo abbia comunque garantito al contribuente che lo abbia idoneamente impugnato nell’an e nel quantum non comporta un automatico riconoscimento della completezza motivazionale del provvedimento, dovendo invece il giudice spingersi a un controllo interno sullo stesso e sull’operato dell’amministrazione finanziaria. È il principio stabilito dalla sentenza n. 29335/2025 emessa dalla sez. V tributaria della Corte di Cassazione e depositata il 21 maggio.

Avviso impugnabile con limiti

N on può essere impugnata un’intimazione di pagamento contestando la prescrizione della pretesa fiscale se non è stato proposto ricorso contro un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo. La prescrizione maturata prima della notifica dell’atto impositivo non può più essere eccepita in sede di opposizione avverso l’intimazione di pagamento, perché nel processo tributario ogni atto è impugnabile solo per vizi propri e non facendo valere eventuali vizi riguardanti atti presupposti. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 28862 del 31 ottobre 2025.

Legittima l’eccezione di prescrizione limitata

È da accogliere il ricorso tributario rivolto a una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria con il quale il contribuente si limiti a dedurre la prescrizione quinquennale in cui siano incorsi gli importi relativi a sanzioni e interessi e maturatasi tra le notifiche di quelli che l’ufficio richiamava come prodromici atti interruttivi. È il canone che si legge nella sentenza n. 11641/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Roma (presidente relatore Costantino Ferrara) e depositata il 28 agosto scorso.

Alloggio anni 50 non più signorile: ok al declassamento in catasto

Un appartamento iscritto in catasto come «signorile» può essere declassato se risale agli anni 50, ha «dotazioni tecnologiche obsolete», «ascensori non a norma per i disabili», «bassa efficienza energetica» (classe F, nel caso specifico) ed è senza garage, giardino o portineria. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (627/2/2025, presidente Passero, relatore Michelone) ha dato ragione ai due comproprietari di un alloggio a Torino, in zona semicentrale. Il contenzioso si è sviluppato dopo che l’ufficio ha bocciato una dichiarazione di variazione catastale da categoria A/1 (rendita: 3.284,67 euro) ad A/2, presentata con procedura Docfa in seguito lavori di «divisione diversa distribuzione degli spazi interni». I comproprietari hanno fatto ricorso e, dopo aver perso in primo grado, hanno vinto l’appello.

Rischio Imu sulla casa assegnata all’ex coniuge con figli maggiorenni

La querelle a livello fiscale è sorta sulla corretta interpretazione da attribuire – in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivono con il coniuge assegnatario – all’articolo 1, comma 743 della legge 160/2019, secondo cui «è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli». Va anche ricordato che, per effetto della lettera c) del comma 741 del medesimo provvedimento normativo, è considerata “ex lege” abitazione principale «la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso»

Pignoramento a terzi, sollecito inopportuno

È da considerarsi atto non dovuto e da annullare il sollecito di pagamento con cui l’agente della riscossione intimi al contribuente il versamento di somme che, in forza di un pignoramento presso terzi dallo stesso subito, siano già in corso di corresponsione da parte del terzo pignorato. È l’osservazione su cui si è soffermata la sentenza n. 1224/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 14 marzo.

Sanzioni alle società di persone

N elle società di persone, così come in quelle di capitale, a far data dal primo settembre 2024 l’amministratore non risponde più delle sanzioni per le violazioni. Il dlgs n. 87/2024 ha, infatti, esteso la responsabilità diretta per le violazioni fiscali alle società di persone in base all’introduzione del comma 2-bis nell’articolo 2, del dlgs n. 472/1997. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria, che si leggono nella ordinanza n. 28888/2025 depositata in segreteria il primo novembre scorso.