Stampa & Tributi del 30 gennaio 2024

Sanzioni tributarie più leggere. Reclamo-mediazione: abrogazione differita ai ricorsi notificati dal 1° settembre 2024? Notifiche digitali ai contribuenti anche per gli atti non obbligatori. Lettere e ruoli, niente preavviso. Sottocategorie Tari da motivare. Servizio idrico integrato: versamento dell’IVA per bollette/fatture emesse tramite SdI da società private.

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Sanzioni tributarie più leggere.

di Cristina Bartelli

L a rivoluzione delle sanzioni penali tributarie. Si va verso un ravvedimento operoso rafforzato per ridurre le percentuali delle sanzioni tributarie attualmente in vigore. In fase di ultimazione meccanismi di esonero per gli omessi versamenti con requisiti di necessità. E non solo sul fronte pressione fiscale, nel 2025 ulteriore riduzione delle aliquote Irpef per alleggerire i tartassati del ceto medio con il traino delle adesioni al concordato preventivo biennale che non è un condono. E infine sul fronte imprese il meccanismo della maxideduzione sarà perfezionato per consentire una contestuale riduzione dell’Ires per le imprese che si impegnano almeno due anni ad assumere e fare investimenti qualificati. Maurizio Leo, viceministro all’economia e padre della riforma fiscale anticipa al 7° Forum dei dottori commercialisti e esperti contabili organizzato da ItaliaOggi.

Reclamo-mediazione: abrogazione differita ai ricorsi notificati dal 1° settembre 2024?

Leda Rita Corrado

Con il D.Lgs. n. 220/2023 è stata abrogata la disciplina della mediazione tributaria, giacché l’istituto è stato ritenuto inidoneo a ridurre l’impatto delle liti di minor valore sui numeri del contenzioso fiscale. Una formulazione normativa poco chiara ha tuttavia generato una questione di diritto intertemporale relativa all’individuazione dei contorni diacronici degli effetti dell’abrogazione. Che succede per i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario? E cosa invece per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 fino al 1° settembre 2024? In base all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 220/2023, l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 è stato abrogato a decorrere da 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario. A sua volta l’art. 4 regola la decorrenza degli effetti della novella contenuta nel D.Lgs. n. 220/2023, stabilendo che le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Una prima soluzione è stata avanzata dall’Ufficio Stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze nel comunicato n. 13 del 22 gennaio 2024. Nel documento si sostiene che per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis e che l’abrogazione “opera per i ricorsi […] notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024”.

Notifiche digitali ai contribuenti anche per gli atti non obbligatori.

di Laura Ambrosi

Al via le notifiche digitali generalizzate: con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di accertamento, gli atti giungeranno ai contribuenti via Pec agli indirizzi digitali. Il decreto delegato per la riforma delle procedure accertative ha introdotto il nuovo articolo 60-ter al Dpr 600/1973 che disciplinerà le comunicazioni al domicilio digitale. Innanzitutto gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati direttamente dal competente ufficio tramite Pec agli indirizzi risultanti dagli indici Ipa per le pubbliche amministrazioni, Ini-Pec per imprese e professionisti, e per chi non è tenuto all’obbligatoria istituzione dell’indirizzo digitale dall’indice Inad ovvero al domicilio speciale se eletto. Nel caso in cui l’indirizzo risulti saturo, l’Ufficio effettuerà un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale secondo invio non andrà a buon fine, la notifica potrà avvenire: a) per pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti non tenuti all’obbligo dell’indirizzo digitale e chi ha eletto domicilio speciale, l’Ufficio procederà con gli ordinari metodi “cartacei” previsti dal codice di procedura; b) per le imprese e i professionisti tenuti all’obbligo di iscrizione dell’indirizzo digitale (Ini-Pec), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Lettere e ruoli, niente preavviso.

di Cristina Bartelli

« Alcuni di questi decreti attuativi», ha sottolineato Spalletta, «rivestono un carattere di grandissima urgenza. Il decreto ministeriale su cui stiamo lavorando alacremente dovrà individuare gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, in quanti sostanzialmente automatizzati o aventi caratteristiche tali per cui il legislatore ritiene che si possa prescindere dal contraddittorio». Al lavoro anche sui decreti ministeriali di attuazione delle procedure di adempimento collaborativo nella nuova versione rivista dal decreto legislativo. Più nel dettaglio per gli atti che non rientreranno nel contraddittorio preventivo ha precisato Spalletta, « Ci sarà sicuramente l’ impianto definitorio delle categorie, quindi automatizzati, sostanzialmente automatizzati di pronta liquidazione e quant’altro. Poi ci sarà anche un’indicazione, un’elencazione e su quella stiamo ancora lavorando. Insomma ci stiamo confrontando con le agenzie, dopodicché c’è anche un problema di individuazione di quei principi generali che poi dovranno essere presi in considerazione anche dagli enti locali, perché I principi sul contraddittorio valgono come principi generali che dovranno vincolare anche alla regolamentazione che nel quadro del federalismo fiscale gli enti locali dovranno porre in essere».

Sottocategorie Tari da motivare.

di Stefano Baldoni

L’istituzione di una specifica sottocategoria di utenze non domestiche nella Tari è possibile solo se adeguatamente motivata. Questa è la conclusione contenuta nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 91 del 3/1/2024. La controversia riguardava la legittimità di una deliberazione comunale che aveva introdotto una sottocategoria nella categoria 14, relativa alle attività industriali, riferita specificatamente alle attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale.

Servizio idrico integrato: versamento dell’IVA per bollette/fatture emesse tramite SdI da società private.

Anche in caso di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private riguardanti il servizio idrico integrato, le liquidazioni periodiche possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.24 del 29 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n.24 del 29 gennaio 2024 in tema di servizio idrico integrato e bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=NDPMmVbzUgo

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu