Saldo Imu, scatta il countdown.Imu, caccia a 11 miliardi da negozi e uffici alle seconde case.IMU 2023: come versare il saldo.Competenza agganciata all’ente impositore.Sanzioni, la prescrizione va differenziata
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Saldo Imu, scatta il countdown
A ncora una settimana di tempo per versare la seconda rata dell’imposta municipale. Il 18 dicembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento, considerato che il 16 dicembre, termine ordinario, è sabato. Dal giorno successivo alla scadenza è possibile versare il tributo pagando una mini sanzione e gli interessi, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Sono obbligati a mettere mano al portafoglio e a versare integralmente il tributo i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. La seconda rata può essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per il 2023. Il pagamento deve essere effettuato a saldo di quanto dovuto per l’intero anno, tenuto conto di quanto già versato in acconto nel mese di giugno. Non pagano l’imposta i titolari degli immobili occupati abusivamente. Sono esonerati dal prelievo anche gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli, ai quali è riconosciuta una detrazione d’imposta. Non paga neppure il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice, che è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale. Dell’esenzione fruiscono anche gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non profit e i terreni agricoli. Hanno diritto a una riduzione del tributo gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato.
Imu, caccia a 11 miliardi da negozi e uffici alle seconde case
L’appuntamento di lunedì 18 dicembre con il saldo dell’Imu – l’imposta sugli immobili – porta con sé una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che nella maggior parte dei casi il calcolo è semplice, perché le aliquote fissate per il 2023 dal Comune sono identiche a quelle del 2022 (sulla base delle quali è stato versato l’acconto del 16 giugno): perciò, se la situazione dell’immobile non è cambiata, basta replicare lo stesso importo nel modello F24 o nel bollettino postale. La notizia cattiva è che in quasi tutte le città l’aliquota ha già raggiunto il massimo: 10,6 per mille o 11,4 per mille nei centri che avevano deciso e confermato la maggiorazione Tasi fino al 2019. Dal sito delle Finanze – l’unico ad avere valore legale – risultano oltre 6.600 Comuni che hanno approvato delibere Imu per il 2023. Il riscontro va fatto caso per caso, perché prevalgono le conferme o i piccoli ritocchi, ad esempio in tema di abitazioni locate o determinazione del valore delle aree fabbricabili. Attenzione, poi, ai circa 200 municipi che hanno pubblicato la delibera dopo il 28 ottobre: in questo caso la decisione non è valida.
IMU 2023: come versare il saldo
Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente: – secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (modello F24); – tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 citato, in quanto compatibili; – attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) – PagoPA; – con le altre modalità previste dallo stesso Codice
Competenza agganciata all’ente impositore
N el contenzioso riguardante l’impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione avente sede diversa dall’ente impositore per il quale agisce nel recupero di tributi locali, sarà competente la Corte di giustizia tributaria in cui avrà sede l’ente titolare della pretesa. Sono le specificazioni fornite nella sentenza n. 2734/2023 emessa dalla sezione quarta della Cgt di I grado di Milano il 21 luglio scorso
L’intimazione dev’essere dettagliata
A prescindere dalla regolarità della notifica di un avviso di accertamento, incluso insieme ad altre cartelle di pagamento in una intimazione notificata al contribuente, sarà illegittima la pretesa sottesa allo stesso laddove esso, benché menzionato nell’atto, non venga riportato nel dettaglio del debito complessivo. È l’indicazione che si legge nella sentenza n. 1366/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano.
Sanzioni, la prescrizione va differenziata
C ostituisce principio generale dell’ordinamento tributario, valido su qualsiasi provvedimento sanzionatorio e non limitato alle sole sanzioni non contestuali a un atto impositivo, quello che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni in caso di notifica di una cartella non fondata su sentenza passata in giudicato. È il canone confermato dalla Corte di cassazione sez. V civile nell’ordinanza n. 31260/2023, depositata lo scorso 9 novembre.
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Il video
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Il podcast
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