Stampa & Tributi del 20 ottobre 2025

Imposta di soggiorno, fondi allo Stato ma scelta locale. Silenzio-rifiuto, termine decennale per i ricorsi. Sulla decadenza non c’è effetto interruttivo. Giudicato favorevole esteso ai comproprietari. È dimora abituale anche se l’uso è sporadico.

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Imposta di soggiorno, fondi allo Stato ma scelta locale

Nella (lunga) attesa della riforma dell’imposta di soggiorno, si apre la stagione delle compartecipazioni statali, variabili da 0,60 a 2,5 euro per notte. Il decreto «anticipi» prevede infatti una serie di compartecipazioni differenziate ai vari aumenti possibili per il solo 2026. Occorre ricordare che l’imposta di soggiorno ha una tariffa massima di 5 euro a notte e di 10 euro per Roma. Inoltre, i pochi Comuni con presenze turistiche venti volte superiori a quello dei residenti possono arrivare fino a 10 euro. L’imposta ha una destinazione vincolata, a turismo, beni culturali e così via.

Silenzio-rifiuto, termine decennale per i ricorsi

Il ricorso contro il silenzio-rifiuto va notificato entro il termine di prescrizione (art. 21 co. 2 del dlgs 546/92). Tuttavia, quand’anche ai fini della riscossione operi il termine di prescrizione dei cinque anni per il ricorso ai fini Ici (e per i tributi locali) sussiste la prescrizione decennale. Lo ha stabilito la Cassazione civile tributaria nell’ordinanza n. 21782 depositata in cancelleria il 29 luglio scorso.

Sulla decadenza non c’è effetto interruttivo

Nei casi in cui un diritto deve essere esercitato entro un dato termine a pena di decadenza (come avviene per la notifica di provvedimenti esecutivi fiscali) non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione; secondo l’articolo 2964 del c.c., infatti, solo il compimento dell’atto previsto dalla legge impedisce la decadenza e da quel momento il diritto è soggetto alla prescrizione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato, nella sentenza n. 133 depositata in segreteria il 28 luglio scorso.

Giudicato favorevole esteso ai comproprietari

Il giudicato favorevole ottenuto anche da uno soltanto di più comproprietari, con cui la pronuncia definitiva abbia escluso la natura edificabile degli immobili ottenuti dagli stessi in successione, vale anche nel giudizio poi instaurato successivamente dagli altri rispetto all’avviso di accertamento Imu che ne riproponga l’edificabilità È il canone adottato dalla sentenza n. 1013/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 19 settembre.

È dimora abituale anche se l’uso è sporadico

Il contribuente che trascorra periodi più o meno significativi fuori di casa per motivi di lavoro ha comunque diritto a eleggere domicilio abituale dove ha stabilito il centro della propria vita e la sede principale dei suoi affari e degli interessi personali e sociali. Lo ha stabilito la sezione prima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria nella sentenza n. 240/2025 depositata in segreteria il 27 agosto scorso.

Esonero Imu a condizioni rigide

Non è escluso che un’area posta al servizio di un fabbricato possa essere qualificata edificabile e soggetta al pagamento dell’imposta municipale. L’area pertinenziale, però, non è soggetta al pagamento dell’imposta municipale se il proprietario dimostri la sua destinazione oggettiva e funzionale al servizio del bene principale, tale da modificare lo stato dei luoghi, escludendo del tutto le possibilità di edificazione in futuro. La destinazione deve essere durevole e non deve essere possibile un utilizzo diverso senza una radicale trasformazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 26673 del 3 ottobre 2025.